non costituiscono fonte secondaria, non sono circolari – dunque non possiedono un valore interno atto a responsabilizzare gli addetti ai lavori dell’applicazione delle norme -, non costituiscono atti di interpretazione latamente autentica – spesso non sono emanate dallo stesso organo che ha prodotto le norme della cui comprensione si discute -, non sono contenute in alcun testo legislativo o ministeriale – nemmeno per relationem –.