Con la sentenza 6086/2020, la Cassazione ha spiegato che se in condominio l’amministratore non effettua pagamenti tracciabili, non si possono sfruttare le detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio e quindi a lui spetta il pagamento del risarcimento pari alla somma che il condomino avrebbe potuto detrarre.
Con la sua sentenza, la Cassazione ha evidenziato che, poiché “il condominio affida all’amministratore il mandato di pagamento all’impresa che realizza i lavori, ricade sull’amministratore anche l’onere di garantire pagamenti tracciabili, come previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili”.