I contribuenti che hanno un fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 entrambi pari a zero, restano fuori da contributo a fondo perduto.
Ricordiamo che per aver diritto al contributo a fondo perduto di cui all’art.
22/E del 2020, in cui è stato affermato che anche in presenza di attività a carattere stagionale, nell’ipotesi di cui sopra non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato, con la conseguenza che questi soggetti non possono fruire del contributo in esame, a meno che rispettano uno degli altri due requisiti indicati (aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 oppure avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020).