77 del 17 luglio 2020) anche le società in liquidazione (anche volontaria) ma solo laddove la fase di liquidazione sia stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art.
La ratio che sta alla base della scelta della data 31 gennaio 2020 risiede nella circostanza che, poiché “l’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci”, ne deriva, che essendo il 31 gennaio scorso la data della dichiarazione dello stato emergenziale da Covid-19, “non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza”.