4 dello Statuto dei lavoratori (nel testo modificato dal Jobs Act nel 2015), secondo cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle Rsa/Rsu presenti nell’unità produttiva, ovvero, nel caso di imprese con unità produttive plurilocalizzate, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.