Se tali aziende sospendono o riducono l’attività a causa del coronavirus, possono chiedere la cassa integrazione ordinaria o l’assegno ordinario di solidarietà Fis riservato ad aziende con più di 5 dipendenti per il periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 fino a un massimo di nove settimane.
I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.