4), e permettendo genericamente di detenere temporaneamente lo straniero in attesa di accompagnamento coattivo alla frontiera non solo, come finora, nei Centri di permanenza per il rimpatrio ma, se non vi é più disponibilità di posti in essi o "in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente", "in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza", oppure, dopo l'udienza di convalida, "in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato", si lascino palesemente imprecisati i profili e la gestione sia delle "strutture diverse" che dei "locali idonei" cui si fa riferimento), non sembrano tuttavia viziate icto oculi di incompatibilità con i principi fondamentali della Carta, lo stesso non può dirsi per altre misure introdotte.