Ai fini della detraibilità della spesa relativa la prestazione sanitaria ricevuta dalle predette figure professionali non è più richiesta la prescrizione medica ma è sufficiente che dal documento fiscale di spesa (fattura o ricevuta fiscale) risulti:
Ricordiamo altresì, che a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2020, è stabilito che, ai fini della loro detrazione il pagamento, deve avvenire attraverso strumenti tracciabili quali: