L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che "ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 220 (interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all'esecuzione di tali opere rientrano nel bonus facciate sempreché siano rispettate i requisiti indicati nel decreto del ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (decreto 'requisiti minimi') e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.