La Commissione Tributaria Regionale (Ctr) della Sicilia ha stabilito che l’esenzione Ici per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive o di ospitalità.
E in questo caso non hanno alcuna importanza o rilevanza né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico Semplificando ulteriormente i termini della questione, l’ente religioso non ha dato prova dell’esistenza del requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.