In primis viene stabilito un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale per ciascun figlio non cedibile all’altro genitore.
Soffermandoci sul congedo parentale – il diritto spettante sia alla madre e sia al padre di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino – il Ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” all’articolo 4, comma 2, prevede una serie di novità.