Ferie maturate, ferie non godute:
Passati questi 18 mesi, tuttavia, se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie residue, non per sua volontà ma per altre cause di natura aziendale o personale, le ferie non vanno perse e il lavoratore dipendente potrà ancora contare su di esse.
Vige quindi il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro, mentre è assolutamente legittimo decidere di utilizzare il periodo minimo di ferie maturate in un anno e poi richiedere l’indennità sostitutiva (ovvero il pagamento di quelle non godute) se il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento o dimissioni) prima che scadano i 18 mesi dall’anno della maturazione.