Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr 602 del 1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo, esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi, e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.
Il calco degli interessi di mora viene effettuato moltiplicando l’importo dovuto, per il tasso di ora, per il numero di giorni di maturazione degli interessi, dividendo il totale per 36500.