Di conseguenza, il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024 e, pertanto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere, per i medesimi eventi, la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).