“L’articolo 3 (rubricato 'Impiego certificazioni verdi Covid–19') del Dl 105/2021, convertito in legge 126/2021, che contiene 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche', non include gli spazi riservati alle assemblee di condominio nell'elenco dei luoghi in cui è obbligatorio esibire il Green pass Il Garante della privacy spiega che sostanzialmente l’amministratore di condominio non ha alcun potere al riguardo, non può dunque pretendere che all’assemblea partecipino solo soggetti con certificato verde Nel parere del 9 giugno 2021 il Garante aveva puntualizzato che solamente una norma di rango primario avrebbe potuto “imporre” il green pass per la partecipazione alle riunioni tra condomini e amministratore Secondo il Garante, come riporta sempre Il Sole 24 Ore, “la presenza alle assemblee condominiali è l'estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell'esercizio del diritto di cui si dispone verso l'immobile facente parte del contesto condominiale” Il Garante fa poi presente che al di là del Green pass da controllare o meno, in caso di assemblee condominiali devono essere comunque individuate le figure preposte che garantiscano il non insorgere di discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell'impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione Devono essere invece sottoposti al controllo del “lasciapassare” condòmini o estranei che utilizzino le piscine condominiali e i centri ricreativi e /o le strutture equiparabili situate negli spazi condominiali e al chiuso È comunque indispensabile che vengano create le condizioni per una riunione in sicurezza, attraverso l’applicazione delle norme in vigore quali sanificazione, uso della mascherina, distanza di sicurezza tra i partecipanti e via dicendo.