In subordine al riconoscimento della sola violazione del Codice della strada, l’imputato aveva chiesto la non punibilità per particolare tenuità del fatto e censurava la scelta della Corte d’Appello che l’aveva negata, malgrado l’ incensuratezza e l’occasionalità della condotta.
L’atto esistente era in realtà quello posseduto dalla madre del ricorrente, invalida al 75%, peccato che il “documento” esposto non era una semplice fotocopia - che comunque non abilita al parcheggio - del pass rilasciato dal Comune alla signora, ma una sua contraffazione, anche celofanata esposta sulla macchina del figlio, classe ’71 e del tutto abile, che lo presentava come originale e riteneva di aver diritto di utilizzarlo come unico accompagnatore.