Concorre alla formazione del reddito e, quindi, è imponibile ai fini IRPEF, il “buono mobilità” erogato dal Comune in favore dei propri dipendenti che manifestino la volontà di modificare le abitudini di spostamento “casa-lavoro-casa”, passando dall’uso del veicolo privato a motore all’uso della bicicletta.
“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari…” Sulla base di ciò, secondo l’Amministrazione finanziaria, poiché nel caso in questione il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo del “buono mobilità” di 50 euro/mese, i buoni mobilità non possono farsi rientrare nell’ambito applicativo della disposizione contenuta nella menzionata lett.