Va quindi annullata l'ordinanza del Sindaco che ha disposto lo spostamento dell'animale per ragioni igienico sanitarie pubbliche, perché dai controlli effettuati é emerso che l'animale é in buona salute e tenuto in buone condizioni igieniche tanto che non é stata rilevata la presenza di liquidami o odori sgradevoli.
Alla pubblica udienza però si decide sul ricorso e dopo la valutazione delle questioni preliminari di rito il Tar accoglie il ricorso nel merito, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti, rilevando in effetti il mancato accertamento da parte della Asl della "effettiva riconducibilità del maiale vietnamita alla categoria degli animali domestici da compagnia, le reali dimensioni dell'animale, e la compatibilità delle sue condizioni esistenziali con il contesto ambientale circostante nonché l'idoneità e l'adeguatezza delle misure igieniche predisposte dai proprietari rispetto all'habitat di inserimento, o di quelle suggerite impropriamente dalla stessa Asl asseritamente a tutela dell'igiene e del decoro dell'abitato".