Nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia ricadono anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di locazione o di comodato, ma ciò solo se ci si avvale della sospensione ai fini della registrazione dell’atto medesimo.
Nella stessa circolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che rientrano nella sospensione anche quei contratti di locazione e comodato il cui termine per la registrazione ricade nel periodo della sospensione.