La scelta di estromissione non si perfeziona con il comportamento concludente o con il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, bensì con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori normale e fiscale del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva.
Il 16 giugno prossimo scade il termine di versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva riferita all’estromissione di immobili strumentali edizione 2019, ossia quella prevista dal comma 66 della Legge di Stabilità 2019.