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22/06/2024 16:16 -
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede infatti che durante il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, Ufficio del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate e INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali e ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell'impresa in stato di crisi o di insolvenza.