38396/2022, in quanto "Una volta che la pena detentiva é rideterminata in misura concretamente inferiore al limite di anni tre di reclusione, va eliminata anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del principio per il quale "ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito" (Sez.