La Sentenza prende in esame sia la detraibilità dell’IVA erroneamente addebitata utilizzando una aliquota maggiore rispetto a quella dovuta sia la detraibilità dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa per operazioni non imponibili.
La Corte di Cassazione (con la Sentenza numero 24289 della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 novembre 2020) chiarisce e rigetta l’orientamento secondo il quale l’IVA erroneamente addebitata possa essere oggetto di detrazione da colui che riceve la fattura.