il nome a dominio natura e qualificazione.
L’avvocato Fulvia Trincia risponde:
lgs 30/2005, e quindi non possono costituire oggetto di registrazione i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, marchio, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a dominio, usato nella attività economica o altro segno distintivo adottato da altri, se tale registrazione è causa di identità o affinità fra l’attività di impresa esercitata da un soggetto ed i prodotti e /o servizi per i quali il nome a dominio è registrato, ossia qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.