Se, infatti, le sentenze dei primi due ordini di giudizio erano stati favorevoli alla donna, che aveva ricevuto l’indennizzo da parte dell’Inail ed il riconoscimento dell’invalidità permanente al 10%, i giudici cassazionisti hanno infine accolto il ricorso dell’Inail, affermando che non è indennizzabile l’incidente subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio dove svolge la sua attività e lungo il percorso per andare al bar a prendere un caffè poiché, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente.