La Corte Costituzionale ha valorizzato un proprio risalente orientamento che ammetteva la facoltà delle leggi regionali di ampliare la tutela ambientale rispetto allo standard minimo stabilito dalle leggi statali nonché “la particolare sensibilità della comunità regionale piemontese al valore costituzionale dell’ambiente e dell’ecosistema … in conformità ad una specifica tradizione attenta al mantenimento degli esistenti equilibri ecologici” risultante dalle precedenti leggi comportanti, in parte, il suddetto divieto e dalle iniziative referendarie che hanno interessato fino dal 1987 la legislazione piemontese sulla caccia.