In caso di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.
Rientrano, inoltre, nel settore della della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, all’assemblea dei condomini e al regolamento di condominio, nonché le questioni inerenti all’impugnazione delle delibere condominiali e la responsabilità dell’amministratore.