Rispetto alla richiesta di una ricongiunzione onerosa ai sensi della legge 45/1990, la particolarità del quesito sottoposto ai giudici stava nel fatto che i contributi da trasferire erano quelli accantonati dal libero professionista nella gestione separata dell’Inps.
Il legislatore aveva previsto il computo, una forma di ricongiunzione (gratuita e con una possibilità di essere esercitata dalle gestioni Inps verso la sola gestione separata, con conversione al metodo contributivo), tagliando fuori i liberi professionisti i cui contributi nelle Casse non potevano essere riuniti col computo.