26709 del 1/10/2021, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi di fraudolenta simulazione della malattia, nel caso in cui l’attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, e nel caso in cui l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.