Di recente, anche nelle fasce lavorative inferiori, sono sempre più frequenti gli interventi della giurisprudenza volti a scrutinare il rendimento del dipendente, ritenendo giustificato in caso di scarso rendimento non soltanto la mancata erogazione dei bonus o delle parti retributive variabili, ma financo il licenziamento.
1341 del 2015 il Tribunale ha ritenuto l’irrilevanza giuridica del mancato superamento del periodo di comporto da parte del dipendente (periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro) considerato che, nel caso di specie, “la malattia non viene in rilievo di per sé… ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale”.