Ciascun condominio non può scindere la proprietà esclusiva dalla proprietà delle parti comuni.
Nel momento in cui acquisto un appartamento in condominio, acquisto anche la comproprietà delle parti comuni.
L’articolo 1118 del codice civile stabilisce che non è possibile rinunciare alla proprietà comune, a cui si aggiunge il divieto di rinunciare all’uso delle parti comuni, anche nei casi di riduzione delle spese o mediante trasformazione dell’uso.