In risposta ad un interpello sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari.
Si legge espressamente che, secondo l’Agenzia, “si deve escludere l’applicazione alle pensioni del caso di specie, erogate a fronte di un’attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Trattato internazionale contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo, che prevedono che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.