Per rispondere al quesito della nostra lettrice, quindi, pur essendo stata accolta la domanda di pensione con opzione donna, questa sarà liquidata non prima che siano trascorsi i 12 mesi di finestra dal raggiungimento dei requisti.
La proroga inserita del DL, però, non cambia la finestra di attesa per le decorrenza della pensione:
Il DL 4/2019 ha introdotto la proroga al regime sperimentale opzione donna permettendo alle donne in possesso di almeno 35 anni di contributi ed almeno 58 anni di età (59 anni per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018, di accedere al pensionamento con il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico.