Questa innovazione, peraltro, innesca anche un dubbio rilevante sul ruolo degli ammortamenti.
Ad una prima lettura si è concluso che l’eventualità a cui accenna la disposizione andasse riferita, appunto, ai soggetti in regime forfettario, che, applicando i coefficienti, non “conoscono” gli ammortamenti.
Disapplicando il calcolo forfettario in favore di quello analitico, come richiesto ora dalle Entrate, sorge invece il dubbio se vadano considerati anche gli ammortamenti, confinando il termine “eventuali” alla sola ipotesi residuale in cui non vi siano quote deducibili.