Dunque, oggi come oggi, i permessi 104 possono essere richiesti dal lavoratore dipendente, parte dell’unione civile, per assistere l’altra parte, e dal lavoratore dipendente convivente di fatto per assistere l’altro convivente.
Il diritto ai permessi può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.