Questo ci porta a chiarire un principio di carattere generale, che vale quindi anche aldilà del singolo caso del vano sul pianerottolo:
Quando si parla di spazi comuni in condominio viene probabilmente alla mente in primis il giardino o il terrazzo condominiale.
L’articolo 1102 stabilisce che ciascun partecipante al condominio può fare uso della cosa comune, anche apportando a proprie spese le modifiche necessarie per un più agevole godimento della cosa.