11221 dell'11 giugno 2020, la Cassazione ha ricordato quando avviene la perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita.
La perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita non si verifica se il contribuente procede all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione.
Tale norma prevede la perdita delle agevolazioni prima casa, "con obbligo del contribuente di versare le imposte non assolte nella misura ordinaria, nonché la relativa sovrattassa, anche in caso di trasferimento dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dall'alienazione, il contribuente abbia proceduto all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale".