Quota 100 ingarbugliata per gli agenti e i rappresentanti di commercio, inclusi i consulenti finanziari.
Ora una circolare dell’Inps scioglie i nodi chiarendo che sono cumulabili per poter raggiungere l’anzianità contributiva necessaria per quota 100, tali redditi.
In particolare l’Inps ha stabilito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni), i redditi percepiti dall’agente di commercio (pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa (ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa.