Nel caso in cui invece gli atti siano stati presentati per la registrazione o siano stati registrati in via telematica, l’imposta di registro deve essere richiesta dall’Ufficio entro 3 anni dal momento in cui viene richiesta la registrazione, se si tratta di imposta principale, o dal momento in cui viene presentata la denuncia di avveramento della condizione sospensiva o si verificano ulteriori determinati eventi, se si tratta di imposta complementare, o ancora dal momento in cui viene registrato l’atto o viene presentata la denuncia di avveramento della condizione sospensiva o si verificano ulteriori determinati eventi, se si tratta di imposta suppletiva.