La Regione Veneto, con provvedimento diffuso nelle ultime ore, ha confermato la validità delle interpretazioni sull’attività venatoria già diffuse il 28 dicembre scorso.
«zona arancione», possa essere esercitata l’attività venatoria anche al di fuori del comune di residenza, qualora, in capo al soggetto che intende esercitare tale attività sussistano o le condizioni previste o dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (« … per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi o non disponibili in tale comune;