A fronte di ciò, una società, con apposita istanza di interpello ha domandato all’Agenzia delle Entrate se tali rimborsi spese smart working concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, quindi, sono da assoggettare al relativo trattamento fiscale e previdenziale.
Alcune aziende concedono, al dipendente in smart working, un rimborso forfettario (ad esempio del 30%) dei consumi effettivi (come risultanti dalle fatture periodiche emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente), delle spese documentate per il costo della connessione ad internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria condizionata o del riscaldamento prevedendo, altresì, che dette somme abbiano, a tutti gli effetti, natura risarcitoria.