Interessati dalla disposizione normativa sono, dunque, quei contribuenti che avevano aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” e che non hanno versato o hanno pagato solo parzialmente, entro il 9 dicembre 2021, le rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021.
In dettaglio, coloro che non hanno pagato le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, possono considerarsi non decaduti da questo beneficio, laddove procedono al versamento entro il: