27507/2011), che ha ribadito come l’autorità giudiziaria possa disporre lo scioglimento di un condominio solo quando il complesso immobiliare sia suscettibile di divisione senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi una propria autonomia strutturale, mentre laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato dei beni e dei servizi mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall’assemblea, con un numero di voti che sia espressione del valore dei due terzi dell’edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio (sentenze n.