A questo ha inteso porre rimedio il decreto “semplificazioni” (ne abbiamo tanti di decreti, ma poche di semplificazioni…) del Governo Conte, il quale ha stabilito che i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini per la formazione del silenzio assenso sono inefficaci, per fornire qualche certezza del diritto in più.
Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.