Con l'ordinanza 14732 del 7 giugno 2019, la Cassazione ha spiegato che, quando finisce la convivenza, il convivete che ha contribuito alle spese per la costruzione della casa su un terreno di proprietà solo del partner, "ha il diritto di 'recuperare il danaro che ha versato' e di 'essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente' per le finalità della convivenza in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento, ovvero al di sopra della soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto al livello di vita del conferente".