In merito al caso della studentessa espulsa ingiustamente, come ritenuto dai suoi genitori, nella sentenza del Tar del Lazio si legge ancora che “considerato che il provvedimento espulsivo è stato annullato previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale, unicamente per vizi formali, riconoscendosi e condividendosi le “serie e oggettive ragioni di ordine sostanziale” che avevano indotto l’Istituto a espellere la minore, non è assolutamente ravvisabile la colpa dell’amministrazione”.