L'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta, ha innanzitutto ricordato quanto previsto dal decreto rilancio per quanto riguarda il superbonus 110 per cento e ha sottolineato che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10, quest'ultimo poi è stato sostituito "al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio".