Ecco le principali novità Il visto di conformità per il Superbonus, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730) L'estensione dell'obbligo di visto di conformità, con pochissime eccezioni, precisa l'Agenzia, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del dl Questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.