Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate facendo cadere tutti i dubbi in merito all’apposizione del visto di conformità sul 730 precompilato presentato direttamente dal contribuente con l’indicazione della detrazione superbonus in dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione Superbonus 110 è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).