Per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell’università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n.